Titolo: |
Contratto d'affitto del Teatro di San Cassiano |
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Abstract: |
I fratelli Tron (Carlo Andrea, Ettore e Piero) concedono all'avvocato Marco Faustini l'affitto del Teatro per le commedie di San Cassian da loro posseduto a Venezia perchè possa essere adattato alla rappresentazioni di opere in musica; per i lavori può essere usato tutto il legname che già si trova nell'edificio. Il contratto ha durata di dieci anni, di cui cinque «di fermo», nel corso dei quali i locatari non potranno cacciare il gestore e, a sua volta, quest'ultimo non potrà abbandonare la gestione del teatro ed altri cinque anni «de respetto» che il «conduttore» potrà prorogare di anno in anno . Se Faustini dovesse decidere di rinunciare al contratto, durante gli anni «de respetto», dovrà farlo durante la seconda settimana di Quaresima in modo che i Tron abbiano modo di salvaguardare i loro interessi.
La quota d'affitto annua per il Teatro di San Cassiano è di 840 ducati correnti che il Conduttore potrà pagare in due rate da 420 ducati, una a metà della stagione teatrale e l'altra a metà Quaresima.
Faustini, per tutto il tempo della locazione, sarà libero di affittare tutti i palchi a chi vorrà ed per la somma che più riterrà opportuna ed i locatari non potranno in alcun modo interferire. Dei palchi però sei non potranno essere affittati («nel primo ordine il numero 16 et il numero 17, nel terzo ordine il numero 6 et il numero 11, et à pe' piano numero 9 et numero 20»).
Se Faustini dovesse morire prima dello scadere del contratto (dieci anni) la locazione si riterrà estinta e gli eredi dovranno pagare solo l'anno di affitto in corso (a meno che il fatto non avvenga prima della Quaresima).
Il conduttore sarà libero «di asportare liberamente il Proscenio, [Telleri], Machine, Corde, [Telle], Tende, Cartoni, [anime], [stanti], [Rochelli] et [Rochelloni], habiti; et tutti li altri approntamenti per machine, et ogni altra cosa attinente alle Recite dell'opera». Devono rimanere di proprietà dei fratelli Tron tutti i palchi, le scene, i «paioli» e i «legnami sotto e sopra la scena et di sopra al [Cielo]».
Solo nel in caso in cui per un pubblico impedimento o per un incendio non si potessero svolgere le rappresentazioni, Faustini non sarà tenuto a pagare l'affitto.
Ogni sera di recita egli deve far alloggiare in teatro due persone a proprie spese.
Si stabilisce inoltre che l'accesso al teatro debba essere sempre libero per i locatari, per le loro donne e per Alvise Cavalli, che è stato il mediatore del presente contratto.
Se il conduttore volesse praticare, oltre al fondo della scena, altri fori nella «muraglia» senza la licenza dei locatari si troverà costretto a pagarne i danni; non sarà invece tenuto a domandare il permesso per praticare la porta che deve condurre nella casetta contigua alla scena per la comodità dei Musici.
Infine l'avvocato Faustini si deve impegnare a restituire, alla chiusura del contratto di locazione, oltre al teatro anche tutto il materiale che vi si trovava all'interno al momento della consegna.
Il contratto viene redatto e sottoscritto dal notaio Alessandro Pariglia. |
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Provenienza: |
Venezia, Archivio di Stato - Scuola Grande di San Marco
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Segnatura Originaria: |
b. 194, cc. 69r-75r e c. 77r
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Note: |
Il contratto è stato redatto in duplice copia.
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Parole chiave: |
affitto, legnami, locatari, conduttore, ducati, locazione, palchi, cartoni, proscenio, corde, tende, abiti, pubblico impedimento, incendio, mediatore
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Comici: |
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Persone notevoli: |
Fratelli Tron (Carlo Andrea, Ettore e Piero), Marco Faustini, Alvise Cavalli
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Luoghi citati: |
Venezia (Teatro di San Cassiano)
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Opere e soggetti letterari: |
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