Titolo: |
Divieto di recitare commedie a Venezia |
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Abstract: |
Con questo decreto del Consiglio dei Dieci si vuole ripristinare quello del 29 dicembre 1508 in cui si vietava di recitare «commedie, egloghe, et cose simili perché in esse venivano fatti atti, et dette parole lascive, et inhoneste». Questa proibizione è stata osservata per lungo tempo dalla Repubblica Serenissima; da alcuni anni invece il Consiglio può nuovamente dare la licenza per recitare commedie ed è stato anche costruito un luogo dove poter recitare.
Il Consiglio dei Dieci stabilisce ora che la licenza per recitare commedie o egloghe, riferendosi a quelle messe in scena dai comici "mercenari", non possa esser concessa se non per proposta del Serenissimo Principe, dei sei Consiglieri e dei tre Capi e poi deliberata con i 5/6 delle "ballotte" del Consiglio.
Inoltre il decreto prevede che chiunque contravverrà al presente ordine di recitare commedie in luogo pubblico o privato sarà condannato a vogare in galea per diciotto mesi, o se non ne sarà in grado di scontare tre anni di prigione e di pagare 28 ducati. |
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Provenienza: |
Venezia, Archivio di Stato - Consiglio dei Dieci, Comune
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Segnatura Originaria: |
Reg. 36, c. 9
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Note: |
Cfr. A 266
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Parole chiave: |
egloghe, Repubblica Serenissima, ballotte, vogare, galea, prigione
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Comici: |
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Persone notevoli: |
Consiglio dei Dieci, Doge di Venezia (Nicolò da Ponte)
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Luoghi citati: |
Venezia
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Opere e soggetti letterari: |
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